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Quando è Possibile Fare una Donazione Senza Notaio

La donazione è l’atto con cui una persona arricchisce volontariamente un’altra, per spirito di liberalità. Nell’immaginario comune coincide con un passaggio davanti al notaio, ma non sempre è così. L’ordinamento italiano, da un lato, tutela la serietà di un atto che incide sul patrimonio imponendo una forma solenne; dall’altro ammette eccezioni, per cui in specifiche situazioni la donazione può perfezionarsi anche senza notaio e senza atto pubblico. Conoscere bene i confini di queste eccezioni è fondamentale per evitare nullità, contenziosi tra eredi o sgradevoli sorprese fiscali. Questa guida chiarisce quando è possibile fare una donazione senza notaio, quali sono i limiti e le cautele da adottare, cosa accade con denaro, beni mobili, beni mobili registrati e immobili, e come documentare correttamente la liberalità quando l’intervento notarile non è richiesto.

Indice

  • 1 La regola generale della forma solenne
  • 2 La donazione manuale di modico valore
  • 3 Le liberalità d’uso nelle ricorrenze
  • 4 Le donazioni indirette e l’assenza di notaio
  • 5 Denaro e trasferimenti bancari: quando basta il bonifico
  • 6 Beni mobili e beni mobili registrati
  • 7 Immobili e quote societarie: quando il notaio è indispensabile
  • 8 Profili fiscali delle donazioni senza notaio
  • 9 Rischi civilistici: legittimari, revoca e contenziosi
  • 10 Come documentare correttamente le liberalità senza notaio
  • 11 Buone prassi e scelte consapevoli
  • 12 Conclusioni
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La regola generale della forma solenne

Il punto di partenza è il codice civile. La donazione, in quanto contratto che produce un depauperamento di chi dona e un arricchimento del beneficiario, richiede la forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni. È la regola fissata dall’articolo 782 del codice civile e significa che, salvo eccezioni, la donazione conclusa con una semplice scrittura privata, una lettera o un accordo verbale è nulla. La ratio è evidente: si vuole che chi dona sia pienamente consapevole delle conseguenze, che l’identità delle parti sia certa e che resti traccia formale dell’atto per la tutela dei terzi. Da questa regola discende anche un’altra conseguenza pratica: la donazione di beni immobili non può mai essere fatta senza notaio, perché oltre alla forma pubblica serve la trascrizione nei registri immobiliari per renderla opponibile ai terzi. Lo stesso vale, nella sostanza, per una serie di atti che richiedono forme pubbliche o autenticazioni non eludibili.

La donazione manuale di modico valore

La prima, importante eccezione riguarda la donazione di modico valore. L’articolo 783 del codice civile consente che la donazione di beni mobili di modico valore si perfezioni senza atto pubblico, purché avvenga la tradizione, cioè la consegna materiale del bene o della somma al beneficiario. Il presupposto è duplice: l’oggetto deve essere un bene mobile e il valore deve essere modico in relazione alle condizioni economiche del donante. Non esiste una soglia numerica fissa valida per tutti. La giurisprudenza valuta caso per caso, rapportando l’importo al patrimonio e al reddito del donante e guardando se l’elargizione comporta o meno un apprezzabile sacrificio. Ciò che per qualcuno può essere modico, per altri non lo è.

Questa regola consente, senza notaio, doni come una somma di denaro contenuta in una busta, un orologio, un gioiello di valore contenuto, un elettrodomestico, purché la consegna sia effettiva. Per il denaro, la tradizione può consistere anche in un bonifico bancario, che la giurisprudenza tende ad equiparare alla consegna materiale se l’accredito va a buon fine. Se però l’importo non è modico rispetto alle condizioni economiche del donante, la liberalità senza atto pubblico è affetta da nullità e potrà essere contestata, ad esempio, dagli eredi legittimari.

Le liberalità d’uso nelle ricorrenze

Accanto alle donazioni di modico valore, l’ordinamento riconosce le liberalità d’uso, cioè quelle elargizioni che, secondo gli usi sociali e in relazione alle condizioni economiche del donante, sono usuali in determinate circostanze, come regali di nozze, compleanni, lauree o festività. In queste ipotesi non si applicano le forme solenni della donazione. La logica è considerare tali regali come manifestazioni di costume, non tali da alterare in modo significativo il patrimonio di chi dona. Anche qui il discrimine è la proporzionalità: un presente coerente con le consuetudini e le possibilità del donante non richiede il notaio; se invece l’entità del dono supera l’uso e incide sensibilmente sul patrimonio, la liberalità rientra nel regime ordinario della donazione e richiede atto pubblico.

Le donazioni indirette e l’assenza di notaio

Un’altra importante area in cui è possibile realizzare una liberalità senza notaio è quella delle donazioni indirette. Si parla di donazione indiretta quando l’arricchimento del beneficiario è perseguito non con un contratto di donazione, bensì attraverso un negozio diverso. La norma di riferimento è l’articolo 809 del codice civile, che assoggetta le liberalità indirette alle regole sostanziali della donazione in tema di revoca e riduzione, ma non impone la forma dell’atto pubblico. In pratica, se l’effetto di liberalità si realizza tramite un atto che, di per sé, non richiede la forma notarile, la liberalità è valida senza notaio.

Gli esempi tipici sono il pagamento del prezzo di acquisto di un bene intestato direttamente al beneficiario, la rinuncia a un credito dovuto dal beneficiario, la stipula di una polizza vita indicando il beneficiario, l’accollo di un mutuo del beneficiario, l’acquisto di un bene a nome del beneficiario con denaro proprio del donante. In tutti questi casi, il negozio principale segue la forma sua propria e non serve un atto di donazione. Se ad esempio un genitore paga, in tutto o in parte, il prezzo di un appartamento che viene intestato al figlio, l’effetto di liberalità si realizza con il contratto di compravendita rogato dal notaio per la casa, ma la donazione, in senso tecnico, è indiretta e non richiede un ulteriore atto di donazione. Attenzione, però, perché sotto il profilo successorio quella liberalità potrà essere soggetta a riduzione se lede la quota di riserva di altri eredi legittimari, e sotto il profilo fiscale può emergere l’imposta di donazione se la liberalità risulta espressamente dall’atto.

Denaro e trasferimenti bancari: quando basta il bonifico

Il caso più comune di donazione senza notaio riguarda somme di denaro. Due scenari vanno distinti. Se la somma è di modico valore in relazione al patrimonio del donante, la donazione è valida in quanto donazione manuale di beni mobili. La tradizione si perfeziona con la consegna o con l’accredito del bonifico. Se invece l’importo non è modico, la semplice rimessa di denaro senza atto pubblico integra una donazione nulla per difetto di forma. La giurisprudenza, in alcune pronunce, ha ritenuto valide liberalità di somme significative quando inserite in un contesto di donazione indiretta, ad esempio il pagamento del prezzo di un bene acquistato a nome del donatario. Ma un bonifico “nudo e crudo” di grande importo, senza collegamento a un negozio diverso e senza forma notarile, resta esposto al rischio di nullità.

In termini pratici, è prudente valutare l’entità della somma rispetto alle proprie condizioni economiche. Se si intende aiutare con importi rilevanti, e non vi è un atto collegato come una compravendita, la via più sicura resta l’atto notarile. Se invece si tratta di un supporto contenuto, è sufficiente una donazione manuale documentata con la causale del bonifico e con una ricevuta del beneficiario.

Beni mobili e beni mobili registrati

Per i beni mobili diversi dal denaro, la stessa regola della modicità consente donazioni senza notaio. Oggetti d’arredo, elettrodomestici, strumenti musicali, opere d’arte di valore contenuto possono essere donati con la semplice consegna. La situazione cambia con i beni mobili registrati, come autoveicoli, natanti e aeromobili. Qui, oltre alle regole civilistiche sulla donazione, intervengono adempimenti di pubblicità propri del bene. La donazione di un’autovettura, se di non modico valore, richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità; inoltre, per l’annotazione al PRA si pretende un atto idoneo con firma autenticata da pubblico ufficiale abilitato, spesso un notaio. In teoria, un’autovettura di modico valore potrebbe essere donata manualmente, ma, al di là della rara coerenza pratica con il mercato, l’intestazione al PRA resterebbe comunque legata a un atto scritto con firma autenticata. L’esperienza insegna che, per i beni mobili registrati, la strada senza notaio è spesso impraticabile o inutilmente rischiosa.

Immobili e quote societarie: quando il notaio è indispensabile

Per chiarezza, va ribadito che la donazione di beni immobili necessita sempre dell’atto pubblico notarile con testimoni, oltre alla trascrizione nei registri immobiliari. Non esistono scorciatoie. La stessa conclusione vale, nella sostanza, per la donazione di partecipazioni societarie, che seguono le forme proprie del titolo. Le quote di S.r.l., salvo particolari canali telematici che comunque prevedono autenticazioni o firme digitali qualificate e il deposito al Registro delle Imprese, non sono trasferibili con semplice scrittura privata. Le azioni di S.p.A. dematerializzate seguono circuiti diversi, ma anche lì la liberalità si innesta su regole formali inderogabili. In tutte queste ipotesi, pensare di “donare senza notaio” significa esporsi a nullità e a problematiche pubblicitarie insormontabili.

Profili fiscali delle donazioni senza notaio

Sotto il profilo fiscale, le donazioni sono soggette all’imposta di donazione con franchigie e aliquote diversificate a seconda del grado di parentela. Tra coniugi e parenti in linea retta, la franchigia è di un milione di euro per beneficiario, con aliquota del 4% sull’eccedenza; tra fratelli e sorelle la franchigia è di centomila euro e l’aliquota è del 6%; per altri parenti fino al quarto grado l’aliquota è del 6% senza franchigia, per estranei è dell’8%. Le donazioni di modico valore e le liberalità d’uso, proprio perché contenute e usuali, di regola non scontano imposta in concreto. Le donazioni indirette sono soggette all’imposta di donazione solo se “risultano” da atti sottoposti a registrazione; in caso contrario, non scatta automaticamente l’imposta di donazione, fermo restando che l’atto principale (ad esempio una compravendita) paga le sue imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Ciò non toglie che l’Amministrazione possa valorizzare elementi indiziari. È prudente, per somme rilevanti, confrontarsi con un professionista per verificare gli impatti fiscali e, se opportuno, valutare la strada dell’atto notarile che, oltre a blindare la validità, consente una gestione trasparente delle imposte e delle future implicazioni successorie.

Rischi civilistici: legittimari, revoca e contenziosi

Anche quando la forma non richiede il notaio, la liberalità può avere rilievo nei rapporti successori. Le donazioni, dirette e indirette, sono soggette all’azione di riduzione se ledono la quota di riserva dei legittimari. Una liberalità “senza notaio” che superi la soglia del modico valore potrà essere contestata dagli eredi dopo l’apertura della successione. Inoltre, le donazioni sono revocabili per ingratitudine in casi tassativi o per sopravvenienza di figli, a condizioni rigide. Il fatto che non si sia passati dal notaio non sottrae la liberalità a queste regole. È bene esserne consapevoli, soprattutto quando si effettuano trasferimenti significativi a favore di un solo figlio o di un terzo estraneo al nucleo familiare.

Come documentare correttamente le liberalità senza notaio

Quando la legge consente di donare senza notaio, è opportuno comunque lasciare traccia. Per donazioni manuali di denaro di modico valore, la causale del bonifico può riportare “donazione modico valore” con il nome del beneficiario; si può far sottoscrivere una semplice ricevuta in cui il donatario dichiara di aver ricevuto la somma a titolo di donazione, con data e firma. Per liberalità d’uso in occasione di ricorrenze, conservare documenti di contesto aiuta a ricostruire l’uso. Per donazioni indirette, quando si finanzia l’acquisto di un bene che si intesta al beneficiario, è utile che l’atto principale indichi la provenienza del denaro e la finalità liberale, consapevoli che ciò può fare emergere l’imposta di donazione ma rende l’operazione trasparente e difendibile. In ogni caso, misurare le parole e non creare documenti che qualificano come donazione un trasferimento che non rientra nelle eccezioni evita di alimentare contestazioni.

Buone prassi e scelte consapevoli

La possibilità di donare senza notaio esiste ma non è illimitata. È uno strumento utile per regali e aiuti contenuti, per liberalità usuali e per quelle indirette inserite in atti diversi. Diventa rischioso forzare queste categorie per evitare la spesa notarile quando sono in gioco valori consistenti, immobili, quote societarie o beni mobili registrati. In questi casi, la forma solenne non è burocrazia, ma tutela di tutti. Chi desidera “aiutare” con somme importanti può valutare, con il proprio consulente, se la strada della liberalità indiretta sia coerente con la sostanza dell’operazione oppure se sia preferibile un atto di donazione formale, magari sfruttando le franchigie fiscali. In ambito familiare, inoltre, pianificare le donazioni con equilibrio, informare per tempo i futuri eredi e considerare l’istituto dei patti di famiglia per l’impresa può prevenire liti.

Conclusioni

Fare una donazione senza notaio è possibile in tre grandi aree: quando si tratta di beni mobili di modico valore con effettiva consegna, quando la liberalità rientra nelle liberalità d’uso legate alle consuetudini sociali e quando l’arricchimento avviene per il tramite di un atto diverso che non richiede la forma solenne, cioè nelle donazioni indirette. Fuori da questi confini riaffiora la regola dell’atto pubblico con testimoni, imprescindibile per immobili, beni registrati di valore non modico, quote societarie e, in generale, per liberalità di importo significativo. La scelta tra procedere senza notaio o con atto formale non è solo una questione di costi, ma di validità, di tenuta rispetto a possibili contestazioni future e di trasparenza fiscale. Conoscere le regole consente di usare correttamente le eccezioni e di evitare che un gesto generoso si trasformi, a distanza di tempo, in un problema giuridico.

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